Formazione continua – regolamento e disposizioni generali

(Regolamento e disposizioni generali scaricabili in fondo alla pagina)

Modalità e Obblighi

Il nuovo Regolamento per la Formazione Continua è entrato in vigore il: 01 Gennaio 2020. L’art. 4 del presente Regolamento sancisce l’obbligo della Formazione e ne indica le modalità. Il primo triennio di formazione comprende gli anni: 2020-2021-2022. Per i nuovi iscritti l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della loro iscrizione.

In base al nuovo regolamento della formazione continua, entrato il vigore il Il 01 gennaio 2020, potranno essere attribuiti crediti formativi soltanto per eventi realizzati da Enti/agenzie preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) previo parere favorevole del Ministro della Giustizia o per eventi realizzati in collaborazione/cooperazione/convenzione con l’Ordine professionale.

La Formazione Continua è Obbligatoria per l’Assistente Sociale

Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012). Questa prevede che tutte le professioni ordinate siano soggette all’obbligo della formazione continua. Quest’ obbligo non è, però, una novità, in quanto il CNOAS già nel 2009 aveva elaborato un regolamento di formazione continua che prevedeva un periodo di sperimentazione di tre anni (dal 2010 al 2012). Il periodo di sperimentazione è terminato con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento (10 gennaio 2014, del. 01/2014).

Numero di crediti obbligatori.

Il Nuovo Regolamento prevede: 60 crediti nel triennio, di cui 15 devono essere inerenti all’Ordinamento Professionale e la Deontologia. (Art.5.4).

Riconoscimento dei crediti su richiesta dell’iscritto.

Il CNOAS ha messo a disposizione di tutti gli iscritti la cosiddetta “Area Riservata” all’interno della quale è possibile registrare i propri crediti. E’ necessario, prima di accedere, registrarsi con le informazioni richieste, successivamente si riceverà una mail di conferma e di cambio della password, dopodiché è possibile iniziare la registrazione del propri crediti all’interno dell’Area Riservata. Cliccando su “Cerca Corso” l’operazione è più immediata e permette di individuare l’”ID” del corso assegnato ed inserirlo nell’apposita sezione, compilando i campi rimasti vuoti. Infine cliccando “Invio” inizia la somma dei crediti acquisiti.

E’ necessario conservare tutta la documentazione per un periodo di almeno 5 anni (Art.14.1). Ricordiamo a tutti gli iscritti che per il caricamento di attività di formazione non precedentemente riconosciute dal CROAS (altre attività non accreditate ex-ante) le richieste vanno inserite sulla propria pagina personale nell’area riservata CNOAS entro 60 gg. dalla data di fine attività. Dopo tale scadenza non sarà possibile inserire sull’area registrata l’attività.

Scadenze.

Entro il mese di marzo dell’anno successivo è necessario registrare i crediti nell’Area Riservata CNOAS.

Obbligo della formazione.

Se non si adempie totalmente o parzialmente si compie un illecito disciplinare (Art.4.3).

Il Nuovo Regolamento non ha specificato quali sanzioni possono essere comminate, ma le sanzioni saranno valutate tenendo conto dell’intero triennio. I controlli a campione partiranno dal 2017, al termine del primo triennio di applicazione.

Possibilità di esonero dalla Formazione Continua.

In base a quanto stabilito dall’Art 13 del Nuovo Regolamento, è possibile richiedere l’esonero per i seguenti motivi:

1) maternità o congedo parentale,

2) grave malattia o infortunio,

3) interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a 6 mesi,

4) trasferimento dell’attività professionale all’estero ed altri motivi di impedimento dovuti a causa di forza maggiore.

La richiesta di esonero deve essere presentata esclusivamente dalla propria area riservata del sito www.cnoas.it (tale possibilità è stata attivata dal 29 gennaio 2015).

Corsi accreditati o accreditabili.

Il CROAS Basilicata si adopera per aggiornare periodicamente l’elenco dei corsi e degli eventi accreditati.

I Crediti che vengono riconosciuti da un CROAS hanno valore su tutto il territorio nazionale .

E’ possibile – in base all’Art. 11.10 del Nuovo Regolamento che specifica che l’interessato entro 60 giorni dall’evento deve inviare domanda allegando adeguata documentazione – il riconoscimento ex post dei crediti.

Il corso o l’evento verranno riconosciuti solo se soddisfano i parametri del Nuovo Regolamento ed organizzati da Agenzie autorizzate (elenco presente su sito CNOAS cliccando qui) o da formatori accreditati (elenco presente su sito CNOAS cliccando qui).

L’accreditamento dopo l’entrata in vigore del Regolamento.

Per eventi che si svolgono dopo l’entrata in vigore del Regolamento e per i quali non è stata presentata domanda prima di tale data, l’accreditamento può essere richiesto solo da chi è già autorizzato dal Ministero della Giustizia (Art.6).

Una novità introdotta dal Regolamento è infatti il passaggio ad un regime autorizzatorio per tutti i soggetti, sia pubblici che privati. Per questo motivo, si consiglia di espletare la procedura inerente al riconoscimento per poter erogare attività formative utili al fine della Formazione Continua Obbligatoria per gli Assistenti Sociali. Modalità richieste accreditamento al CNOAS

Il CROAS può attribuire crediti formativi solo per corsi od eventi realizzati da Enti/Agenzie o soggetti privati preventivamente autorizzati, oppure se realizzati in co-progettazione, collaborazione o convenzione con l’Ordine Regionale.

Inoltre, si invitano tutti gli iscritti che non si sono ancora registrati nell’Area Riservata del sito CNOAS (raggiungibile dalla home page del sito CNOAS o direttamente qui)a provvedere in tal senso.

Ogni utile informazione in merito all’iscrizione ed al programma informatico può essere reperita nel Manuale per l’Area Riservata.

Per le domande frequenti sulla registrazione nell’Area Riservata e sulla Formazione Continua fare click qui: FAQ.

Si comunica inoltre che il Consiglio Nazionale, in relazione agli ex-post, ha recepito l'opportunità dell'applicazione dell'art. 47, 3° comma del DPR 445/200 il quale stabilisce che "Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'."

Pertanto, l'inserimento dell'allegato nel proprio profilo del database, quando si "autocertifica" l'attività svolta, non è obbligatorio, ma rimane facoltativo.

 

Si ricorda che

secondo quanto previsto dal DPR 137/2012, che riguarda tutte le professioni ordinate, gli iscritti sono tenuti ad effettuare un aggiornamento professionale costante, disciplinato dal Regolamento per la Formazione Continua.

In base al regolamento è necessario conseguire per ogni triennio un numero di crediti, derivante dalla frequenza di corsi o da attività, che attestino l’assolvimento dell’obbligo formativo.

L’inserimento nella propria Area Riservata dei corsi e delle attività svolte da parte del singolo iscritto è pertanto l’unico modo per autocertificare l’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma e per non incorrere in violazioni disciplinari.

Allegati